Avvertenza:
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  dalle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
  Il testo del decreto-legge e' stato integralmente sostituito  dalla
legge di conversione, salvo l'art. 12.
  A  norma  dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                              Art. 01.
               Trasferimento alle regioni di funzioni
                      in materia di quote latte
 1.  A  decorrere  dal  periodo  di applicazione 1997-98, le funzioni
amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in
materia di quote latte e di prelievo supplementare sul  latte  bovino
di  cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni,  sono
svolte  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento e di
Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i
compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva
nazionale, di compensazione nazionale e  di  programmi  volontari  di
abbandono.    L'AIMA  concorre  altresi' con le regioni e le province
autonome  per  gli  altri  adempimenti  dello  Stato  nei   confronti
dell'Unione  europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi
del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale  dovranno
essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.
 2.  Al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali
rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonche'
le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte  di
regioni e province autonome.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            -  Il  regolamento  (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28
          novembre 1992  istituisce  un  prelievo  supplementare  nel
          settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.